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E L’ADOLESCENZA: IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE  Con la Legge 285/1997 e con la 328/2000 lo Stato ha istituito un Fondo unico Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza; è stata demandata però alle Regioni la pianificazione e programmazione delle Politiche Sociali, non essendoci un valido strumento di monitoraggio, ed essendo quindi passata la esclusiva compensa alle regioni, non vi è su tutto il territorio italiano pari godimento e accesso e tutela dei diritti per tutti i bambini e le bambine. Ricordiamo che lo Stato centrale ha la responsabilità, avendo ratificato la CRC di garantire l’uniforme godimento dei diritti da parte di tutti i bambini e le bambine sul territorio nazionale.
 Tutti i giorni rilevo disparità tra i minori di età, disuguaglianze, povertà, diversità di trattamento, come se esistessero i bambini di serie A e quelli di serie B. Dai dati raccolti dall’Osservatorio regionale sull’infanzia emerge che molteplici casi di intervento dell’Autorità Giudiziaria minorile sono dovuti alle condizioni di indigenza in cui vivono i bambini. In Italia il rischio di povertà infantile raggiunge la stima preoccupante del 24%.
 Il superamento della povertà di bambini e adolescenti, individuata come fonte grave di discriminazione per i minori, è uno degli obiettivi prioritari da perseguire a cui si ispirano le iniziative istituzionali del biennio in corso: 

sostegno al reddito
politiche di riconciliazione dei tempi di lavoro e di cura per i genitori
prevenzione della dispersione scolastica
contrasto allo sfruttamento minorile
questi i capisaldi del piano nazionale infanzia 2008-2010
Le Raccomandazioni al Parlamento sono quelle di verificare se il Federalismo Fiscale può intralciare il dettato degli artt. 2,3, della CRC (principio di non discriminazione e del superiore interesse del minore).
 Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
Non tutti Consigli regionali hanno legiferato ed approvato la figura del Garante regionale; il Gruppo CRC ribadisce l’importanza della uniformità nella emanazione delle leggi e della approvazione in Parlamento di una legge che istituisca la figura del Garante Nazionale, una figura autonoma dal potere politico, persona altamente specializzata, con una propria autonomia economica e del personale che si raccordi con quelli regionali esistenti.
 La raccolta dati
La carenza di un sistema di raccolta dati centrato sui minori è necessario per orientare in modo significativo le forme di intervento su tutto il territorio nazionale. Il Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza opera a livello centrale ma non è sufficiente e soprattutto l’autonomia d’indagine delle varie regioni diversifica l’approccio analitico ancora troppo basato sulla valutazione delle famiglie e non del singolo minore.
 All’art. 2 della CRC si cita il principio di non discriminazione=non dev’essere alcuna distinzione tra i fanciulli nel pieno godimento dei propri diritti.
Particolarmente a rischio di discriminazione sono i ragazzi che si trovano in situazione
    di svantaggio o bisogno, le minoranze: i minori stranieri specie se non accompagnati, richiedenti asilo o rifugiati;
    i bambini disabili e/o ospedalizzati;
    i bambini che appartengono a famiglie in situazioni di disagio economico;
    i bambini nati al di fuori del matrimonio;
    i minori appartenenti a minoranze etniche, linguistiche e religiose;
    i minori rom, sinti e camminanti;
    i minorenni negli istituti penali.

 Sono molto discriminati i bambini con orientamento sessuale omofobo, vittime di suicidi, maltrattamenti e non accettazione familiare e altro.
 Altro importante principio è quello dell’ascolto dei minori e della partecipazione (Art. 12 co 1. CRC)
 I consigli dei bambini e dei ragazzi sono utili in tutte le procedure giudiziarie, familiari e scolastiche; la voce dei minori può meglio orientare i nostri interventi; ascoltare i loro bisogni, interpretare il loro linguaggio può avvicinare i due mondi: adulto e dell’infanzia e adolesc.
Es. L’esperienza insegna che le scuole che coinvolgono gli studenti e introducono strutture più democratiche risultano più armoniose, avere migliori rapporti tra studenti e adulti favorisce l’apprendimento.
 Sarebbe utile formare gli insegnanti nell’acquisizione di un approccio pedagogico basato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed in specie sul diritto alla partecipazione.
 Con la legge 149/2001 e nel rispetto della CRC il minore può essere ascoltato in tutte le procedure quando ne sia accertata la capacità di discernimento
 In alcune procedure giudiziarie è possibile ricorrere alla nomina del curatore del minore e dell’avvocato del minore, vi è però una lacuna legislativa nella riforma del patrocinio a spese dello Stato e la difesa d’ufficio.
 In realtà solo in alcuni procedimenti, e per discrezionalità del magistrato , il minore viene ascoltato. Presso il Tribunale di Roma vige un orientamento interno per il quale è prevista la nullità della procedura nei casi in cui il minore non sia stato ascoltato. La confusione nasce a causa della scarsa chiarezza rilevata nella Dichiarazione espressa dal Governo Italiano all’atto della ratifica della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori.
 Ambiente familiare e misure alternative Nelpreambolo della CRC si afferma che la famiglia , unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione el’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo all’interno della collettività. Nella relazione genitori-figli un elemento guida è la “protezione” che trova fondamento nella CRC e nella Carta Costituzionale (art. 31, co 2). La responsabilità genitoriale deve però essere accompagnata da un effettivo sostegno ai genitori.
 Nell’art. 9 della CRC si richiama il diritto al mantenimento del legame con i propri genitori sia in caso di separazione che nei casi di detenzione. Con la legge n. 54/2006 l’affidamento dei figli e dell’esercizio della potestà deve ricadere su entrambi con la disposizione dell’affidamento condiviso; ciò nell’ottica della piena responsabilizzazione di entrambi.
 Il diritto ad avere una famiglia sancito dalla nostra Carta Costituzionale non è sempre rispettato; ancora oggi si registra la presenza di numerosi minori in strutture di accoglienza. Le campagne affido sono spesso incomplete; la cultura dell’affido è debole; prevalgono quelli di tipo giudiziario rispetto a quelli consensuali, ciò a testimoniare l’intervento tardivo dei servizi sociali sul nucleo familiare.
 Per quanto riguarda le adozioni, la legge che regola questo istituto giuridico è la 184/1983; non esiste a livello nazionale una Banca dati dei minori dichiarati adottabili e dei genitori adottivi il cui avvio operativo era stato previsto per il 2001. L’inesistenza di questa Banca non ci permette di monitorare il numero dei bambini adottabili ma non ancora adottati e pertanto non ci sancente un abbinamento sinergico su tutto il territorio. Vi sono molti bambini ultradodicenni e disabili che non riescono ancora a trovare famiglia. Un intervento di sostegno dello Stato economico e specialistico potrebbe incentivare le famiglie all’adozione.

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